Art. 22.
(Definizione di apparato, impianto
e sistema anticrimine).

      1. Sono definiti apparati, impianti e sistemi anticrimine tutti i dispositivi e i

 

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congegni diversi dalle armi progettati, costruiti e installati con la finalità di opporre resistenza al compimento dei crimini, di segnalare che un crimine è in corso di consumazione o di ricostruire a posteriori lo svolgimento di un crimine.
      2. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine hanno finalità:

          a) di difesa;

          b) di contrasto.

      3. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di difesa si oppongono passivamente, in virtù della loro presenza o resistenza, al compimento dei crimini. A questa categoria appartengono:

          a) porte blindate e corazzate;

          b) armadi blindati, casseforti e camere corazzate;

          c) contenitori blindati per la gestione automatica delle banconote;

          d) furgoni blindati;

          e) banconi blindati e vetri blindati in genere;

          f) tutti i congegni di chiusura, meccanici ed elettronici, utilizzati per l'azionamento dei dispositivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

      4. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di contrasto rilevano e segnalano la presenza di situazioni anomale, riconducibili al possibile compimento di un crimine, contrastano attivamente il crimine in atto o consentono di ricavare a posteriori elementi utili per lo svolgimento delle indagini. A questa categoria appartengono:

          a) impianti d'allarme, quali sensori e apparecchiature per la rilevazione di situazioni anomale, compresi metal detector e apparecchiature ai raggi x, centraline locali di elaborazione dei segnali, centrali operative di ricezione degli allarmi a distanza;

          b) apparecchiature di segnalazione e contrasto locale, quali segnalatori ottico-acustici,

 

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mazzette fumogene, apparati produttori di nebbia artificiale e altri sistemi atti a contrastare attivamente il compimento dei crimini;

          c) impianti televisivi per la trasmissione delle immagini, centrali operative per la ricezione delle immagini a distanza, impianti di videoregistrazione analogica o digitale delle immagini;

          d) impianti biometrici per la rilevazione delle impronte digitali o di altri dati somatici caratteristici dell'individuo;

          e) sistemi di controllo degli accessi.