1. Sono definiti apparati, impianti e sistemi anticrimine tutti i dispositivi e i
a) di difesa;
b) di contrasto.
3. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di difesa si oppongono passivamente, in virtù della loro presenza o resistenza, al compimento dei crimini. A questa categoria appartengono:
a) porte blindate e corazzate;
b) armadi blindati, casseforti e camere corazzate;
c) contenitori blindati per la gestione automatica delle banconote;
d) furgoni blindati;
e) banconi blindati e vetri blindati in genere;
f) tutti i congegni di chiusura, meccanici ed elettronici, utilizzati per l'azionamento dei dispositivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
4. Gli apparati, impianti e sistemi anticrimine di contrasto rilevano e segnalano la presenza di situazioni anomale, riconducibili al possibile compimento di un crimine, contrastano attivamente il crimine in atto o consentono di ricavare a posteriori elementi utili per lo svolgimento delle indagini. A questa categoria appartengono:
a) impianti d'allarme, quali sensori e apparecchiature per la rilevazione di situazioni anomale, compresi metal detector e apparecchiature ai raggi x, centraline locali di elaborazione dei segnali, centrali operative di ricezione degli allarmi a distanza;
b) apparecchiature di segnalazione e contrasto locale, quali segnalatori ottico-acustici,
c) impianti televisivi per la trasmissione delle immagini, centrali operative per la ricezione delle immagini a distanza, impianti di videoregistrazione analogica o digitale delle immagini;
d) impianti biometrici per la rilevazione delle impronte digitali o di altri dati somatici caratteristici dell'individuo;
e) sistemi di controllo degli accessi.